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Nucleare, Iran chiama Italia

Che mondo del cazzo viviamo, dove la destra europea è più avanti della sinistra italiana e se vuoi sentire qualcuno affermare che non vogliamo le armi nucleari degli USA sul suolo italiano ti devi rivolgere al sanguinario dittatore dell’Iran

Matrimonio omosessuale, se il codice civile prevale sulla Costituzione

Matrimonio omosessuale, se il codice civile prevale sulla Costituzione
di Persio Tincani, docente di filosofia del diritto, Università di Bergamo

La vicenda del matrimonio omosessuale in Corte costituzionale si è conclusa nel modo che in molti prevedevano, cioè con un sostanziale rigetto delle questioni di costituzionalità rimesse dalla corte d’appello di Trento e dal tribunale di Venezia. Che la decisione fosse, in questo senso, prevedibile non ha, però, nulla a che vedere con la questione in sé (il matrimonio omosessuale è compatibile con la Costituzione?) e molto a che vedere con il fatto che non dobbiamo fingerci vergini, del tipo di quelle convinte che ci sia sempre un giudice a Berlino. Che la Corte avrebbe respinto le questioni, insomma, eravamo più o meno tutti ragionevolmente certi, tanto i favorevoli al matrimonio omosessuale, ovvero la stragrande maggioranza dei giuristi italiani, quanto la minoranza dei giuristi contrari.

Tutti o quasi tutti, infatti, consideravano assai improbabile che la Corte avrebbe deciso nel senso dell’ammissibilità del matrimonio omosessuale, in quanto la questione è stata caricata (non importa adesso quanto ciò sia stato fatto ad arte) di un significato politico pressoché esclusivo, che ha finito per far passare nelle retrovie il fatto che si tratti, come ogni altra questione posta di fronte alla Consulta, di una faccenda di leggi e di diritto.

Al di là delle argomentazioni sostenute da ciascuno per la tesi della fondatezza o dell’infondatezza dei particolari rilievi di costituzionalità presenti nei due atti con i quali le corti hanno posto la questione di fronte alla Consulta, e ancor di più al di là degli argomenti che ciascuno adduce per l’ammissibilità o per l’inammissibilità del matrimonio omosessuale nel nostro ordinamento, nessuno avrebbe scommesso sul fatto che una parola definitiva sarebbe stata pronunciata dalla Corte in merito.

Ciò che stupisce, quindi, non è che la Corte abbia dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità, ma il modo in cui lo ha fatto, cioè con una sentenza, la n. 138/2010 (15 aprile), assai criticabile, sia sotto il profilo della tecnica giuridica, sia sotto il profilo della mera coerenza argomentativa. I passaggi argomentativi fallaci o discutibili della sentenza sono molti. Qui mi limito a segnalarne uno.

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Bertone vergognati! – Le foto

Ulteriori riflessioni sulla sentenza costituzionale sul matrimonio gay

Ulteriori riflessioni sulla sentenza costituzionale sul matrimonio gay
di Ezio Menzione e Susanna Lollini

Le sentenze della Corte Costituzionale è bene leggerle e rileggerle più volte per trarne, nel bene e nel male, ogni implicazione possibile. Nel caso della recentissima sentenza sul matrimonio gay (la 138 del 2010), data l’importanza della materia e l’autorevolezza del consesso giudicante, è giusto notare che essa non solo riconosce piena dignità e postula parità di diritti per le coppie dello stesso sesso – pur riconoscendo che non è obbligatorio il ricorso al matrimonio – ma diventa anche più importante se, andando oltre questo quadro generale, si riesce e cogliere dei dettagli molto rilevanti in essa contenuti. Anche sotto questo aspetto, quindi, si può dire che la battaglia che ha portato alla Consulta il matrimonio gay, lungi dall’avere registrato una netta sconfitta, è stata quasi una vittoria, o almeno ha aperto delle grosse possibilità.

Prima di tutto salta agli occhi che, nel rinviare al Parlamento come unica autorità che può decidere in materia, la Corte richiede espressamente che si arrivi ad una disciplina “di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia”. Con tale affermazione la Corte sgombra il campo da tutte quelle ipotesi di regolamentazione pattizia e privatistica che pure negli ultimi anni sono state avanzate. Vi ricordate? andare dal notaio, stipula di contratti matrimoniali, utilizzo di strumenti privatistici ecc.ecc. Le varie componenti del parlamento, di destra e di sinistra, si erano sbizzarrite con voli di fantasia su questi punti. Orbene, la Corte richiede che la disciplina sia invece “generale”, cioè uguale per tutti, cioè, ancora, sostanzialmente pubblicistica, poiché solo una regolamentazione pubblicistica può garantire una generale uniformità.

Ma non basta. La Corte, dopo avere auspicato (richiesto) che il Parlamento intervenga, si riserva di valutare se tale intervento (la futura legge) garantisca un “trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza”. Chi dunque pensasse di cavarsela con una leggina al ribasso, nella quale mancassero i capisaldi sostanziali per una parificazione, nei diritti e nei doveri, alla coppia eterosessuale, avrebbe fatto i conti senza l’oste, perché la Corte rimane lì, pronta a garantire l’omogeneità di trattamento. Si potrà poi discutere se la “omogeneità” corrisponda alla “uguaglianza” (e si direbbe di no), ma certo significa che l’istituto esistente (il matrimonio) e quello a venire (l’unione omosessuale) dovranno avere la stessa pregnanza e ampiezza di contenuti.

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Sulle coppie gay l’Alta Corte non chiude

Sulle coppie gay l’Alta Corte non chiude
di Vittorio Angiolini
L’Unità, 16 Aprile 2010 [Scarica l'articolo]

La decisione della Corte costituzionale sul matrimonio gay, letta la motivazione, non si esaurisce affatto nel rinviare il problema alla “discrezionalità” del legislatore.

Anzitutto, la Corte – e non è poco – riconosce che, nell’art. 2 della Costituzione: “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”.

Il legislatore ha dunque da intervenire, ma solo per scegliere tra diverse modalità della protezione da accordare alla coppia omosessuale in applicazione di un diritto che è direttamente garantito dall’art. 2 della Costituzione. Inoltre, tra le soluzioni praticabili per la protezione della coppia gay non è precluso al legislatore scegliere quella del matrimonio. Poiché, sempre secondo la Corte, la nozione di matrimonio e quella di famiglia dell’art. 29 della Costituzione non sono “cristallizzate”, ma da adeguare alla “evoluzione della società e dei costumi”. Anche se un tale adeguamento resta compito del legislatore e non può essere opera della Corte con una “interpretazione creativa”.

Infine, il legislatore non è neanche libero di rimanere inerte. Poiché, in assenza di una legge adeguata, per così dire chiudendo il cerchio, la Corte si riserva “la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza”.

L’intervento del legislatore sul riconoscimento delle unioni omosessuali, pur non essendo a “rime obbligate”, è dunque costituzionalmente dovuto, per l’art. 2 della Costituzione, e da svolgersi senza dar adito a discriminazioni ingiustificate rispetto ai diritti già spettanti alle coppie sposate eterosessuali, poiché eventuali scelte discriminatorie, penalizzanti le coppie gay, sarebbero censurabili costituzionalmente per “irragionevolezza”.

Speriamo che, finalmente, il Parlamento faccia la sua parte, lasciando indietro pregiudizi vecchi e nuovi, di ogni risma e colore.

Vittorio Angiolini
Professore di Diritto Costituzionale
Avvocato delle coppie omosessuali in giudizio presso la Corte Costituzionale

Matrimoni gay, una sentenza nel vuoto

Matrimoni gay, una sentenza nel vuoto
di Ezio Menzione
Il Manifesto, 16 Aprile 2010 [Scarica l'articolo]

A tambur battente, all’indomani della notizia che la Corte Costituzionale aveva rigettato la richiesta di due giudici (uno veneziano e uno trentino) di dichiarare costituzionalmente illegittima la limitazione dell’istituto del matrimonio alle sole coppie eterosessuali, è uscita la motivazione della sentenza stessa, e così possiamo avere un’idea più chiara di come abbia ragionato la Corte.

Ci sono luci ed ombre, come quasi sempre in queste supreme decisioni, ma il punto chiave del ragionamento è quello che ruota intorno all’art. 2 della Costituzione, la norma che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” e richiede “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Dato per scontato che l’unione fra due persone costituisce una formazione sociale, forse la più importante e fondante della nostra società, argomentavano i giudici che si erano rivolti alla Corte, quella fra due persone dello stesso sesso non può rimanere senza riconoscimento e senza tutela.

La Corte aderisce a questa impostazione: “Per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto della valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza fra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei temi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”. Però, aggiunge subito dopo la Corte: “Si deve escludere che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio”.

Il discorso è chiaro: alla coppia omosessuale è dovuto riconoscimento e tutela, ma essi non necessariamente passano attraverso l’istituto del matrimonio. Non è poco: è la prima volta che un simile approdo viene fatto proprio da un consesso così autorevole (il massimo, all’interno della magistratura: il giudice stesso delle leggi). D’ora in poi nessuno potrà più dire che le unioni omosessuali sono legalmente (e quindi socialmente) irrilevanti: esse fondano la nostra società tanto quanto quelle eterosessuali. Né il legislatore potrà più ignorare tale dato.

La sentenza è più debole (anche se, a dir la verità, scontata) quando passa ad esaminare il matrimonio come istituto riservato a coppie di sesso diverso. Gli argomenti sembrano essere tre: la tradizione, il fatto che il matrimonio è riconosciuto in funzione della tutela dei figli, il fatto che in occidente, e soprattutto in Europa, i trattati riconoscono ai singoli stati il diritto di legiferare in materia. La tradizione è argomento fragile: ognuno si costruisce la tradizione che gli interessa. La filiazione è argomento destinato a crollare, con l’incalzare della filiazione assistita e la maternità surrogata. La normativa comunitaria è vero che lascia liberi gli stati in tema di matrimonio, ma da anni ormai impone – in assenza di matrimonio – forme equivalenti di riconoscimento della coppia omosessuale.

Era difficile aspettarsi che la Corte accogliesse in toto la questione di costituzionalità ed estendesse il matrimonio alla coppia omosessuale: e infatti non lo ha fatto. Ma dal suo ragionamento viene fuori con chiarezza il riconoscimento di un deficit gravissimo di tutela delle coppie omosessuali e quindi un forte richiamo al legislatore perché individui altre forme di garanzia dei diritti anche di questi soggetti e delle loro unioni affettive e sessuali.

Ora tocca al legislatore colmare quel vuoto in maniera adeguata e non con escamotage. La corte, peraltro, si riserva di passare al setaccio del giudizio di costituzionalità la futura normativa che sarà prodotta in materia.

Il Parlamento, quindi, è avvisato: si metta all’opra e lavori bene.

Noi staremo a vedere. Anzi, no, ci muoveremo perché ciò avvenga.

Matrimoni gay, il Comitato nazionale “Sì, lo voglio!” sulle motivazioni della Corte Costituzionale

COMITATO NAZIONALE “SÌ, LO VOGLIO!”
16 APRILE 2010
COMUNICATO STAMPA

“CORTE IMPONE RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE COPPIE OMOSESSUALI
MATRIMONI GAY SONO PIENAMENTE COSTITUZIONALI”

I portavoce del Comitato nazionale “Sì, lo voglio!” in merito
alle motivazioni della sentenza n. 138/2010 della Corte Costituzionale.

Abbiamo atteso un giorno dopo la pubblicazione, da parte della Corte Costituzionale, delle motivazioni della sentenza n.138/2010, che ha rigettato il ricorso presentato dalle coppie protagoniste della campagna di “Affermazione Civile”, volta ad ottenere l’accesso al matrimonio anche per le persone omosessuali.

Abbiamo atteso un giorno per aver modo di studiare le motivazioni redatte dalla Consulta e per poter ricevere la consulenza dei giuristi che ci hanno affiancato durante questo percorso.

Le motivazioni della sentenza contengono importanti aspetti positivi.

La Corte ha stabilito che la Costituzione Italiana impone il riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali e che questo “necessariamente postula una disciplina di carattere generale”, attualmente assente. Dunque, la Corte individua nella legislazione ordinaria una lacuna. Tutti – forze politiche e Istituzioni – da oggi dovranno confrontarsi con la presenza di un vuoto legislativo illegittimo per la nostra Costituzione.

Queste le parole della Corte, che crediamo valgano come monito al Parlamento: “Per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”.

Il secondo aspetto positivo della sentenza è che la Corte reputa plausibile che il legislatore s’attardi – come l’esperienza purtroppo insegna – a riconoscere giuridicamente le coppie omosessuali e pertanto, in permanenza di tale, illegittimo, vuoto, la Consulta stessa si riserva di tutelare le unioni omosessuali ogni qual volta si presentino singole esigenze di tutela omogenee a quelle delle coppie eterosessuali sposate.

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Matrimoni gay, pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha pubblicato le motivazioni della sentenza con cui ha respinto la richiesta di riconoscere l’accesso al matrimonio civile anche alle coppie omosessuali.

L’Associazione radicale Certi Diritti, protagonista, insieme alla Rete Lenford, della campagna di Affermazione Civile, ha così commentato le motivazioni:

Le motivazioni della sentenza contengono tre punti rilevanti favorevoli alle coppie gay.

1) Riconoscimento che l’unione omosessuale, come stabile convivenza, è una formazione sociale degna di garanzia costituzionale perché espressione del diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia.

2) Neppure il concetto di matrimonio è cristallizzato dall’Art. 29 della Costituzione e quindi non è precluso alla legge disciplinare il matrimonio tra gay, anche se restano possibili per il legislatore soluzioni diverse.

3) Il legislatore deve intervenire e se non interviene la Corte potrà intervenire per ipotesi particolari, in cui sia necessario costituzionalmente un trattamento omogeneo tra la coppia coniugata e la coppia omosessuale.

L’antichità di un pregiudizio non è buona ragione per la sua sopravvivenza

L’antichità di un pregiudizio non è buona ragione per la sua sopravvivenza. La schiavitù è durata in questo Paese per un secolo e mezzo, il colonialismo per il doppio, il divieto di matrimoni interrazziali ancora di più, e la dominazione maschile per millenni. Tutte erano basate su assiomatici fattori biologici e sociali, tutti un tempo erano sanzionati dalla religione ed imposti dalla Legge. I primi due oggi sono visti con assoluta riprovazione, ed il terzo con vari gradi di disprezzo, vergogna e imbarazzo. Allo stesso modo, il fatto che la Legge incarni le visioni convenzionali maggioritarie non diminuisce in alcun modo il loro impatto discriminatorio. Sono precisamente quei gruppi che non possono fare conto sul supporto popolare e su una forte rappresentanza negli organi legislativi che hanno il diritto di rivendicare i loro diritti fondamentali attraverso il ricorso alla Carta dei Diritti.

Nozze gay, stop alle bolognesi

Diritti. La Consulta rigetta i ricorsi. Uno era stato presentato anche da una coppia di Casalecchio
Nozze gay, stop alle bolognesi. “Ma la battaglia non si fermerà”
La sentenza non deprime l’Arcigay: “Esortazione e stimolo per il parlamento e i politici”
Di Gian Basilio Nieddu
Il Bologna, Giovedì 15 Aprile 2010

Forse non ci credevano neanche loro ma un briciola di speranza sotto sotto covava ancora per la sentenza della Corte Costituzionale che ieri, però, ha detto no alle nozze gay. Decisione che chiude le porte anche al ricorso della coppia omosessuale bolognese, (si tratta di due donne), che vive a Casalecchio. Almeno secondo l’avvocato Giovanni Genova, legale delle donne, che nutre poche speranze per il sogno della coppia di sposarsi o quantomeno di vedersi riconosciuta in un’unione civile. La sentenza però non delude completamente le associazioni LGTB bolognesi che apprezzano il rimando dei giudici al Parlamento. In parole povere la Corte avrebbe chiesto – si aspetta di leggere le motivazioni – alla politica di prendere una decisione. Il fenomeno sociale esiste, sono migliaia le coppie gay che convivono ma non esiste nessuna legge che regoli la materia.

Maurizio Cecconi, uno dei cinque coordinatori del Comitato “Sì, lo voglio”, vede il bicchiere mezzo pieno: “Noi rispettiamo la decisione della Corte Costituzionale, non l’attacchiamo perché organo di garanzia e non vogliamo sminuire la sua autorevolezza, a differenza di come fa la destra, e poi rimette la materia alla politica”. C’è prudenza, “aspettiamo di leggere le motivazioni”, ma si spera che i giudici chiedano alla politica di legiferare sul tema. “Per non fare come i politici quando escono gli exit poll, aspettiamo le motivazioni – spiega Elisa Manici, presidente di Arcilesbica Bologna – per vedere se c’è un rimando sterile o un esortazione al Parlamento”. In ogni caso la lotta continua: “Questa battaglia va avanti nonostante questo primo stop, si può ricorrere anche alla Corte di Strasburgo – annuncia Cecconi – . Poi continua il lavoro culturale e politico”. Emiliano Zaino, presidente Arcigay Il Cassero, è cauto: “Non possiamo esprimerci in tutto e per tutto ma risulta chiaro che c’è un rinvio al Parlamento. Che deve legiferare. Se non piace il termine matrimonio si può fare come in Germania che parlano di civil partnership“. Non conta il nome ma il riconoscimento dei diritti delle tante coppie gay senza legge.

La campagna
Maurizio Cecconi
Maurizio Cecconi
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